Il nostro Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 1
È costituita l’Associazione Nazionale dei Critici Musicali. La sede dell’Associazione coincide con il domicilio del suo Presidente pro tempore.
Articolo 2
L’Associazione ha lo scopo di:
a) tutelare la dignità professionale e gli interessi morali e culturali degli iscritti;
b) sostenere, contro ogni forma di condizionamento, la libertà di espressione; realizzare attività che contribuiscano all’affermazione dei valori culturali della musica, e che favoriscano la crescita della coscienza critica, in stretto e costante rapporto con il pubblico;
c) sviluppare rapporti di collaborazione con organizzazioni straniere similari;
d) promuovere la partecipazione della categoria nelle iniziative anche legislative che riguardino l’organizzazione, la vita e l’educazione musicali.
e organizzare il “Premo della critica musicale Franco Abbiati” e il “Premio Abbiati per la scuola”, secondo le cadenze e le modalità previste dai rispettivi regolamenti.
Articolo 3
Possono far parte dell’Associazione i critici che svolgono attività continuativa su quotidiani, periodici, testate giornalistiche on-line, riviste specializzate e per gli organi radiotelevisivi.
Articolo 4
Le domande di iscrizione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5
Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
Articolo 6
L’Assemblea generale indica gli indirizzi dell’Associazione. Elegge a scrutinio segreto il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri; delibera sulle relazioni presentate dal Consiglio direttivo; approva il rendiconto finanziario dell’anno solare; determina le quote sociali e i contributi straordinari dei soci; può modificare lo Statuto con la presenza di due terzi dei soci e la maggioranza dei presenti in prima convocazione e con la maggioranza semplice in seconda convocazione.
Articolo 7
L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno nella sede stabilita dal Consiglio direttivo.
Le assemblee straordinarie si riuniscono ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio direttivo o lo richieda un terzo dei soci.
In assemblea i soci assenti possono essere rappresentati, per delega scritta, da un socio presente. Non è consentito rappresentare più di un socio.
L’Assemblea nomina un seggio elettorale perché presieda al regolare svolgimento delle votazioni.
Articolo 8
Il Consiglio direttivo è composto da sette membri e dura in carica tre anni. Delibera, con la presenza di almeno cinque consiglieri, a maggioranza dei presenti, l’azione da svolgere per l’attuazione degli scopi sociali e delle decisioni assembleari; amministra il patrimonio sociale; delibera quindi su tutti i rapporti contrattuali che impegnino l’Associazione di fronte a terzi.
Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere. Convoca, con almeno venti giorni di preavviso, sia l’Assemblea ordinaria sia quelle straordinarie che ritiene necessarie o che siano richieste da almeno un terzo dei soci; sottopone a quella ordinaria il rendiconto finanziario.
Il Presidente provvede all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e rappresenta l’Associazione in giudizio e di fronte a terzi; convoca il Consiglio direttivo e lo presiede.
Il Segretario-Tesoriere cura, d’intesa con il Presidente, l’esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo; tiene in ordine l’elenco dei soci, provvede alla riscossione delle quote sociali, controfirma le operazioni finanziarie vistate dal Presidente.
Articolo 9
Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni; è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Fra i membri effettivi viene eletto il Presidente. Il Collegio partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo; esercita il controllo di legge sulla tenuta dei libri contabili; accompagna con una relazione il rendiconto annuale.
Articolo 10
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni; è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Fra i membri effettivi viene eletto il Presidente.
Il Collegio può infliggere, in caso di condotta contraria agli scopi dell’Associazione, le sanzioni della censura e dell’espulsione. L’interessato può ricorrere contro il provvedimento di fronte all’Assemblea dei soci.
Il Collegio svolge opera di conciliazione nelle controversie tra i soci, nell’ambito degli scopi dell’Associazione.
Articolo 11
Nei casi di mancata accettazione di una carica sociale, di dimissioni, di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive, di espulsione o di decesso, subentra nella carica quel socio che nelle elezioni abbia riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. In difetto di ciò, si provvede nella prima assemblea mediante elezione.
Le cariche sociali sono incompatibili con incarichi di responsabilità e uffici stampa presso istituzioni musicali. Tali incarichi comportano l’automatica decadenza dalle cariche sociali ma non dalla qualifica di socio. Le controversie in materia di incompatibilità sono demandate al Collegio dei Probiviri.
Articolo 12
L’Assemblea dei soci può decidere di volta in volta la costituzione e la nomina di commissioni di lavoro o di gruppi di studio per particolari incarichi sulla base e in direzione di quelle attività specifiche e di quelle iniziative che l’Associazione intenda intraprendere per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, così come essi vengono definiti nell’Articolo 2.
Il Consiglio direttivo può, a sua volta, nell’ambito del mandato che gli viene affidato, nominare commissioni di lavoro o affidare a singoli soci particolari incarichi.
Il coordinamento dell’attività dei gruppi di lavoro e delle commissioni di studio è svolto dal Consiglio direttivo al quale, in prima istanza, essi riferiscono sui risultati raggiunti.
Articolo 13
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, dagli eventuali proventi di iniziative promosse dal Consiglio direttivo, da lasciti o da donazioni.
Articolo 14
È dichiarato decaduto il socio che superi i due anni di inattività dell’esercizio della critica. Decadono per morosità quei soci che senza giustificato motivo, trascorsi sei mesi dalla scadenza, non abbiano versato la quota sociale e che, invitati dal Segretario-Tesoriere, non regolino entro tre mesi la loro posizione.
Articolo 15
L’Assemblea delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione del patrimonio sociale.
Testo approvato dall’assemblea dei soci
a Parma il 19.2.2010